Il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio 1, con circolare n. 38550 del 3/3/2015 ha chiarito quanto segue:
1) Non non deve essere percepito alcun tipo di contributo unificato per la fase c.d. incidentale, di competenza del giudice dell’esecuzione, relativa alla proposizione del giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, comma 2, c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.;
2) il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall’articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.
La circolare è disponibile a questo link.