OCF

Avv. Stefano Tedeschi

Carissimi amici,
ho il piacere di comunicarVi di esser stato eletto nell’Ufficio di Coordinamento di Ocf.
Vi ringrazio ancora per la fiducia accordatami, che mi ha dato la possibilità di raggiungere quest’ulteriore traguardo.
Un abbraccio a tutti
Stefano

L’Organismo Congressuale Forense, rispetto alla riforma del processo civile, apprezza la finalità dichiarata di ridurre la durata ed i tempi del processo, ma osserva che le profonde criticità del sistema giustizia non possono essere risolte soltanto modificando, ancora una volta, le norme processuali, che, anzi, richiedono tempo per essere assorbite e rischiano di creare confusione e dubbi interpretativi.

E’ necessario intervenire immediatamente sulle risorse del sistema giustizia e sulla organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari, sfruttando al meglio le risorse previste dal P.N.R.R. e consentendo alle rappresentanze dell’Avvocatura di dare un contributo attivo alle scelte organizzative.

L’Organismo Congressuale Forense assicura la propria collaborazione a tale fine, evidenziando sin d’ora alcune criticità emerse in seno alla riforma, sia nel procedimento di formazione della norma che nei contenuti.

Ed invero la collaborazione delle rappresentanze dell’Avvocatura, pur essendosi registrato un maggior coinvolgimento rispetto al passato, non è stata organica ed effettiva.

Solo in alcuni dei tavoli tematici sono stati inseriti avvocati indicati dalle rappresentanze forensi (non così nelle commissioni di studio che hanno invece preceduto la redazione del testo della legge delega).

Di conseguenza la norma finale sovente non corrisponde nei punti rilevanti a quanto proposto dai gruppi di lavoro.

L’obiettivo della riforma è quello di assicurare la valorizzazione dei principi di concentrazione, effettività della tutela e di ragionevole durata del processo.

 

Obiettivi che diventano difficilmente raggiungibili considerando :

- le attività previste nella fase anteriore alla prima udienza di trattazione, che costringerà il giudice ad un notevole lavoro preparatorio, con tempi lunghi facilmente preventivabili, e che resteranno frustrati se in questa prima udienza il giudice non sarà in grado di assumere le decisioni richieste, come avviene nell’attualità, anche in assenza di disposizioni normative in tal senso o che impongano termini certi e ridotti per le udienze successive.

- la riduzione dei tempi per la predisposizione delle difese e soprattutto la previsione di sanzioni pecuniarie di importo elevato, con pagamento a favore della cassa delle ammende e gli effetti punitivi ed intimidatori nei confronti del cittadino che si rivolge al giudice per la tutela dei propri diritti.

- la istituzionalizzazione della modalità di svolgimento dell’udienza con trattazione scritta, rimessa alla discrezionalità del giudice a discapito dei principi del contraddittorio e dell’oralità che va riconosciuta come modalità di trattazione generale valida per tutte le udienze a garanzia del diritto di difesa.

Il rito previsto dagli art. 702 bis e seguenti c.p.c., è stato reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del collegio, nei casi in cui i fatti di causa non siano controversi o la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria non complessa. Immaginare che la prima udienza di trattazione, così come prevista, possa ridurre la durata dei processi alla luce di una presunta conoscenza degli atti di causa da parte del giudice istruttore appare, oggettivamente di difficile realizzazione, in quanto l’attività delle parti si scontrerà col fatto che il giudice, se non nelle ipotesi, probabilmente rare, di procedimenti che possano davvero essere decisi allo stato degli atti, non sarà in grado di decidere.

Anche in appello le norme paiono essere non efficaci, con il potere affidato al consigliere istruttore di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione (e relative sanzioni a carico della parte) e le varie previsioni di trattazione in forma semplificata, che fanno il paio con le limitazioni dei motivi di ricorso per cassazione che rendono concreto il rischio di decisioni sempre più sommarie e semplificate che non potranno essere modificate e corrette in sede di legittimità.

La normativa in tema di volontaria giurisdizione la pone al di fuori non solo di una prospettiva di piena tutela giurisdizionale dei diritti sottraendola anche dall’applicazione del rito camerale cosicché, a fronte di una chiara ed evidente valorizzazione del principio di speditezza ed efficienza, ne risulterebbe indebolita la tutela dei diritti ed interessi dei soggetti coinvolti. Nè si può sottacere il riconoscimento del ruolo dei Notai e non anche degli Avvocati in queste procedure.

Il processo esecutivo parrebbe essere l’unico settore in cui le novità introdotte sono ragionevoli ed in linea col rispetto dei principi di speditezza, efficienza e razionalizzazione del processo esecutivo.Da rimarcare sono tuttavia alcune recenti interpretazioni,, emerse in sede ministeriale, che hanno suscitato giustificate proteste da parte dell’avvocatura che si è vista gravare inutilmente ed ingiustificatamente di oneri ( il riferimento è all’art. 543 c.p.c. ed alle modalità di notifica dell’avviso al debitore ed al terzo dell’ iscrizione a ruolo e del numero della procedura) E ciò è accaduto, ancora una volta, senza alcun confronto con le rappresentanze forensi.

Viene invero apprezzata la valorizzazione delle forme di giustizia complementare e la previsione di incentivi fiscali a sostegno della mediazione, l’estensione dell’area del tentativo obbligatorio di mediazione alle controversie che investono rapporti di durata, l’attuazione dei principi della legge delega sulla mediazione demandata dal giudice, la rinnovata disciplina sulla formazione dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi, l’estensione della negoziazione assistita alle cause di lavoro, mentre desta qualche perplessità la possibilità di esperire una istruttoria stragiudiziale, all’interno del procedimento di negoziazione assistita, soprattutto per le conseguenze sul futuro giudizio.Non a caso, in questo ambito, le rappresentanze forensi hanno offerto un contributo essenziale.

Sussistono altre criticità quali la stabilizzazione delle innovazioni telematiche introdotte durante l’emergenza COVID-19, la rideterminazione della competenza del giudice di pace e del Tribunale che opera in composizione collegiale, l’introduzione del rinvio pregiudiziale in Cassazione e nel settore del diritto processuale della famiglia e minorile, sulle quali non si può prescindere dall'interlocuzione con l'Avvocatura e dell’Organismo Congressuale Forense.

E’ necessario allora proseguire nel percorso virtuoso iniziato da OCF e rafforzare il dialogo costruttivo con gli uffici legislativi e le rappresentanze politiche e specialistiche dell'Avvocatura sul tema della giurisdizione. Il ruolo di difesa dei diritti che la Costituzione assegna all'Avvocato deve estendersi alla funzione proattiva nella sintesi e nel monitoraggio dei nuovi strumenti processuali e tecnologici, ove le trasformazioni sociali e tecnologiche impongano una revisione dei codici.

E’ il momento di cogliere una grande opportunità per porre le basi di una trasformazione del servizio di giustizia adeguato alle nuove esigenze che il progresso impone, e quanto più tale processo sarà condiviso con gli operatori tutti, tanto più esso sarà efficace.

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