Su segnalazione del Delegato Avv. Diego Petroni, si riporta di seguito il contenuto relativo all’oggetto pubblicato sil sito istituzionale di Cassa Forense.
Anche quest’anno gli avvocati potranno compensare i crediti per spese, diritti e onorari maturati e non ancora saldati non solo con imposte e tasse (inclusa l’IVA) ma anche con i contributi previdenziali.
La possibilità, introdotta a partire dal 2023 -grazie alla riforma normativa fortemente voluta da Cassa Forense- dall’art. 1, comma 860, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (che ha modificato l’art. 778 della l. 208/2015), ha ampliato la platea dei beneficiari, includendo anche i professionisti in regime forfettario, che altrimenti sarebbero rimasti esclusi.
La compensazione con i contributi previdenziali è già stata utilizzata da migliaia di avvocati per importi superiori ai 20 milioni di euro, consentendo di anticipare la disponibilità dei crediti maturati rispetto ai tempi ordinari.
La compensazione con i crediti per spese, diritti e onorari per il patrocinio a spese dello Stato è possibile anche per gli avvocati che esercitano la professione in forma associata. L’art. 1, comma 788, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, infatti, non distingue tra avvocati che operano individualmente e quelli che esercitano in forma associata.
Come funziona
Operativamente, la procedura di compensazione può essere avviata quando nel SIAMM la fattura emessa per l’attività di patrocinio risulta nello stato di “Lordo Esecutivo”. La fattura da portare in compensazione deve essere inserita nella piattaforma crediti commerciali (PCC) gestita dal MEF.
In calce all’articolo troverete i link alle istruzioni operative del MEF, ad un tutorial illustrativo della procedura ed ai pagamenti F24. ( vedi articolo 5.10.23)
Per accedere la prima volta e farsi accreditare nella piattaforma PCC è necessario il rilascio di credenziali da parte del FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE DI GIUSTIZIA attraverso PEC tramite l’Ufficio Territoriale della Ragioneria dello Stato.
Si ricorda che:
- per le fatture ammesse in compensazione non potrà più essere chiesto il pagamento in quanto il requisito di ammissione, che consente la selezione delle sole fatture non pagate neanche parzialmente, deve essere rispettato anche successivamente all’ammissione;
- va evitato l’inserimento delle fatture elettroniche tramite il servizio di interscambio a ridosso della scadenza della finestra temporale (31/4), in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore;
Scaduto il termine per l’inserimento (ora 31/4) il sistema PCC comunica:
- all’avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma l’ammissione alla procedura di compensazione. L’importo del quale l’avvocato può disporre per la compensazione è pari all’intero importo della fattura, senza che sulle somme dovute venga operata la ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto;
- all’Agenzia delle Entrate. l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione;
- al Tribunale,l’elenco delle fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione al fine di evitare che venga disposto un doppio pagamento.
Una volta ottenuta l’ammissione la compensazione può essere effettuata esclusivamente mediante F24 WEB, tramite accesso ai portali Entratel o Fisconline, anche in più soluzioni ed in momenti diversi dell’anno.
Si ricordano i codici per il pagamento tramite F24web codice Ente (Cassa Forense): 0013
E100 “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
E101 “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
E102 “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
E103 “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
E104 “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
E105 “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
E106 “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo
si ricorda che la forense card non è utilizzabile pagamenti di F24 ma solo per pagoPa

